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03/07/2020

Agevolazioni “prima casa”. E' sufficiente la residenza di uno dei coniugi per l’acquisto di immobile in regime di comunione legale (Cass. ord. 11/6/2020 n. 11225)

Approfondimento a cura di Roberto La Rosa, dottore commercialista e revisore legale

Per fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa (dalla Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, parte prima, art. 1, nota II-bis) è necessario, tra l’altro, che l’acquirente sia residente (o svolga la propria attività) nel comune ove è sito l’immobile, ovvero stabilisca ivi la propria residenza nel termine di mesi dall’acquisto.

     Nel caso in cui gli aventi causa siano dei coniugi che acquistano in regime di comunione legale l’immobile da destinare a loro residenza familiare, non è necessario che entrambi rispettino la predetta condizione, essendo sufficiente - ai fini del beneficio de quo - che uno dei due risieda o trasferisca entro diciotto mesi la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato.

     Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione, con l’ord. 11/6/2020 n. 11225: “In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa ....... il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso”.

     Tale orientamento, che può dirsi consolidato, nasce dal corretto inquadramento del fenomeno tributario nell’ambito degli istituti civilistici di riferimento.

     In particolare, con sent. 28/10/2000 n. 14237, la Suprema Corte ha osservato che l’acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi, in forza dell’art. 177 C.c., “si differenzia ontologicamente dall’acquisto in comune del bene stesso”, poiché tale comunione non ha ragioni patrimoniali, bensì è il riflesso sui beni materiali della comunità affettiva e di solidarietà.

     E da qui la conclusione che “il coniuge, che pur acquistando un bene permette che questo bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, né acquista in nome e per conto del coniuge. E colui che diviene proprietario di metà del bene a seguito di un atto compiuto dal coniuge - presumibilmente con denaro proprio - non è "acquirente" del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge. Di conseguenza non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie "prima casa".” (sent. 14237/2000 cit.).

     In ciò dovendosi anche considerare che una interpretazione della legge tributaria (la quale peraltro parla di residenza e non di residenza anagrafica), che sia conforme ai principi del diritto di famiglia desumibili principalmente dagli artt. 143 e 144 C.c., non può trascurare la prevalenza delle esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi, e conseguentemente adottare un diverso metro di valutazione dei requisiti per il godimento dell’agevolazione in parola, appunto perché si è in presenza di un’altra entità, qual è la famiglia (ex plurimis, ord. 2/1/2009 n. 2109, sent. 28/6/2013 n. 16355, sent. 23/12/2015 n. 25889 e ord. 22/6/2018 n. 16604).