14/04/2020
Covid-19 - Interventi a favore della “liquidità” per imprese e professionisti.
Provvedimenti in tema di #coronavirusItalia
Dottor La Rosa,
siamo al secondo appuntamento con lei e la ringraziamo per la sua
disponibilità, in questo percorso che tende a chiarire alcuni dei provvedimenti
che il Governo ha messo in campo, per sostenere le attività economiche a fronte
delle misure adottate per contenere il diffondersi del virus. Dopo annunci e
decreti, pare che finalmente siano presenti anche provvedimenti destinati ai
professionisti, il cosiddetto mondo delle ‘partite IVA’, quindi. Può spiegarci
nel concreto cosa è stato previsto?
L’ultimo
D.l. 8/4/2020 n.
Nell’ordine,
per quanto di interesse. L’art. 18 dispone la sospensione di taluni versamenti
periodici (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e
assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria) cadenti nei mesi di
aprile e di maggio 2020.
Tale intervento riguarda gli esercenti attività di impresa, gli artisti e i professionisti - con il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato Italiano - che abbiano sofferto una sostanziale riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
In particolare,
per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro, tale riduzione deve essere pari ad almeno al
33% e misurata con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo di
imposta, e quindi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (per i
versamenti di aprile) e/o del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile
2019 (per i versamenti di maggio).
Per chi
nel
A
chiusura, è previsto che la sospensione in parola operi anche per le imprese, artisti
e professionisti che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività in data
successiva al 31 marzo 2019 (difettando in questi casi il parametro di
riferimento).
I beneficiari
di dette sospensioni dovranno effettuare i versamenti, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 di giugno
Un
ulteriore piccolo differimento, beninteso non gratuito, potrebbe essere
guadagnato ricorrendo al ravvedimento ex artt. 13 e 13-bis del D.lgs. 472/1997,
considerando il 30 giugno quale termine di scadenza dell’adempimento omesso, e
non quello originario prorogato.
Ritengo
tale interpretazione ragionevole e aderente alla ratio legis, tuttavia ragioni di cautela suggeriscono di attendere
i chiarimenti della prassi ufficiale.
Dottore, oltre al
ricordato differimento, che si traduce in vantaggio effettivo in ipotesi di
elevato fatturato o di presenza di dipendenti, è previsto altro per le
categorie professionali?
Segnalo altro
vantaggio, contemplato nel successivo art.
Tali soggetti,
per i ricavi/compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, possono chiedere
ai loro clienti (sostituti di imposta) di pagare le spettanze senza operare le
ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973 (tra cui, ritenute
su redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di
agenzia o mediazione). A tal fine, gli interessati devono emettere fattura
senza indicazione della ritenuta e rilasciare al cliente una apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi sono esentati dalla
ritenuta ai sensi del citato art. 19 (cfr. Ag. Entrate circ. 3/4/2020 n. 8/E, pt.
1.13, per la precedente analoga agevolazione di cui all’abrogato art. 62, comma
7, D.l. 18/2020).
Le
ritenute de quibus dovranno poi
essere versate a cura del percipiente, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro il 31 di luglio 2020, oppure in cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.
Anche in
questo caso dovrebbe essere possibile accedere al ravvedimento (da parte del
percipiente) nei termini innanzi specificati, considerato peraltro che, nella
fattispecie, l’obbligazione di versamento sorge in capo a altra e diversa
persona (il sostituito e non il sostituto).
Inoltre,
a mente dell’art. 21 del D.l. 23/2020, i versamenti nei confronti della P.A.,
già prorogati al 20 marzo scorso dall’art. 60 del D.l. 18/2020, sono considerati
tempestivi (i.e. non sono dovuti né sanzioni né interessi) se effettuati entro
il 16 aprile 2020.
Altra opportunità, sostanziosa per i redditi medio-alti, è recata dall’art. 20
del D.l. 23/2020.
Grazie a tale art. 20, gli acconti IRPEF, IRES e IRAP riferiti al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 potranno essere versati in
misura ridotta, senza aggravio di sanzioni e interessi, purché quanto versato
non sia inferiore all’80% di quello che avrebbe dovuto essere ordinariamente
versato a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo
di imposta in corso.
In pratica,
è possibile determinare tali acconti sulla base del metodo previsionale
considerando l’80% (anziché il 100%) di quanto risulterebbe dovuto dalla
dichiarazione del corrente periodo, e versare il residuo a distanza di circa un
anno, secondo le scadenze stabilite per il saldo delle imposte.
FDB